Il permesso di costruire in deroga al Piano regolatore generale è inapplicabile ai medi punti vendita situati in zona agricola.

I permessi di costruire in deroga non possono essere utilizzati per aggirare la destinazione urbanistica di un’area. Lo chiarisce una lettura combinata della normativa edilizia e delle prassi amministrative, che esclude la possibilità per un’impresa di richiedere al Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive) l’autorizzazione per realizzare una media struttura di vendita in zona agricola o in altra zona omogenea non compatibile con il piano urbanistico generale.

Il perimetro di applicazione dell’articolo 14 del Dpr 380/2001

L’istituto della deroga, disciplinato dall’articolo 14 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), rappresenta uno strumento di flessibilità urbanistica la cui applicazione è soggetta a limiti precisi. La norma non configura una facoltà generalizzata di edificare in difformità rispetto alle destinazioni d’uso stabilite dagli strumenti urbanistici. Nel caso specifico di un insediamento produttivo o di una media struttura di vendita localizzata in zona agricola, la deroga non può essere invocata per ottenere un titolo abilitativo in contrasto con la zonizzazione.

Incompatibilità tra deroga e localizzazione in zona agricola

La richiesta presentata dall’impresa al Suap per la realizzazione di una media struttura di vendita in area agricola si scontra con il principio di tipicità degli interventi derogabili. La procedura di deroga non è pensata per sanare o legittimare cambi d’uso radicali del suolo, né per introdurre attività commerciali in contesti destinati alla produzione primaria. La possibilità di costruire in deroga, quindi, deve essere interpretata in senso restrittivo, senza che possa trasformarsi in uno strumento di pianificazione sostitutivo delle scelte urbanistiche dell’ente locale.

Conseguenze operative per il progettista e il consulente tecnico

Per i professionisti che assistono le imprese in fase di sviluppo di nuove iniziative edilizie, il quadro che emerge è chiaro. La verifica di compatibilità urbanistica preventiva resta un passaggio obbligato e non eludibile mediante il ricorso all’articolo 14 del Dpr 380/2001. Ogni tentativo di ottenere un permesso di costruire in deroga per un intervento produttivo o commerciale in zona agricola risulta inammissibile, esponendo il richiedente a un diniego certo da parte dello sportello unico e a potenziali contenziosi.

La deroga non costituisce una via per superare il vincolo della destinazione d’uso, ma un’eccezione puntuale per specifiche esigenze costruttive, che non include la possibilità di localizzare una media struttura di vendita in un contesto urbanisticamente non idoneo.

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