Nei casi di affidamenti sotto soglia, quando è consentito discostarsi dal principio di rotazione.

Il principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia, introdotto dall’articolo 49, comma 1 del d.lgs. 36/2023, rappresenta un vincolo procedurale stringente per le stazioni appaltanti. La norma stabilisce il divieto di affidare o aggiudicare un appalto al contraente uscente quando si tratti di due affidamenti consecutivi ricadenti nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o nel medesimo settore di servizi. La classificazione avviene attraverso codici certi: il CPV per forniture e servizi, le categorie OG e OS per i lavori.

Riconoscimento e classificazione dell’appalto

L’individuazione della tipologia di appalto si fonda su tre fattori oggettivi e predeterminati. Per le forniture si fa riferimento allo stesso settore merceologico, identificato dal codice CPV. Per i lavori si guarda alla medesima categoria di opere, ovvero le categorie OG e OS. Per i servizi si utilizza nuovamente il CPV. Questa codifica elimina ogni margine di discrezionalità nell’accertamento dell’analogia tra affidamenti, rendendo la verifica automatica e basata su dati certi.

Strumenti operativi per la stazione appaltante

Per gestire correttamente le procedure, la stazione appaltante può predisporre alcuni strumenti preparatori. Tra questi figurano elenchi di professionisti suddivisi per tipologia di prestazione, un regolamento interno che definisca le prescrizioni operative per progettazione, direzione lavori, collaudo e sicurezza, e fasce di valore economico per gli affidamenti. Quest’ultimo accorgimento consente di applicare la verifica della rotazione solo all’interno di fasce omogenee, semplificando la gestione.

Condizioni derogatorie al principio di rotazione

Il legislatore ha previsto la possibilità di derogare al principio, a condizione che la stazione appaltante motivi adeguatamente le ragioni della mancata applicazione. La deroga può basarsi sulla struttura del mercato e sull’effettiva assenza di alternative, sulla qualità della prestazione resa e sull’accurata esecuzione del precedente contratto. In questi casi, il contraente uscente può essere reinvitato o individuato come affidatario diretto.

Per le procedure negoziate relative a lavori e servizi sotto soglia, disciplinate dall’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), il principio di rotazione può essere disapplicato qualora l’indagine di mercato sia stata condotta senza limitare il numero di operatori economici invitati. È inoltre prevista una deroga esplicita per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

La motivazione della deroga e il quadro giurisprudenziale

La giurisprudenza, a partire da pronunce come la sentenza del Consiglio di Stato 8030/2020, ha riconosciuto elementi di oggettiva fondatezza che giustificano la deroga. La recente sentenza 4897 del 5 giugno 2025 conferma questo orientamento. In quel caso, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’illegittimità di un affidamento diretto al contraente uscente per una prestazione analoga, basandosi sull’articolo 36 del d.lgs. 50/2016. La decisione ha sottolineato che, pur in presenza di una deroga, sarebbe stato necessario attivare una procedura negoziata, non essendo applicabile l’articolo 49, comma 4 del d.lgs. 36/2023 per motivi temporali.

Questa pronuncia rafforza la disciplina attuale. La deroga ex articolo 49, comma 4 è ammessa solo se la motivazione si fonda su fattori specifici: possibilità di reinvito del contraente uscente con affidamento diretto, qualità della prestazione resa e affidabilità dell’operatore, assenza di alternative, convenienza economica e riduzione dei tempi di esecuzione. L’obiettivo primario resta la piena regolarità normativa dell’affidamento, senza forzature, nel rispetto dei principi di trasparenza, buona fede e accesso al mercato.

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