Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 3 giugno 2026 entrerà in vigore il D.M. 28 ottobre 2025, un provvedimento che riscrive in modo sostanziale il quadro dei requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025, il decreto non si limita a ritoccare il precedente DM 26 giugno 2015, ma introduce un impianto normativo organico, con ricadute operative dirette su calcoli, verifiche e documentazione progettuale.
Verso un testo unico per la relazione tecnica
Fino al 2 giugno 2026, il progettista era chiamato a coordinare una pluralità di fonti: il DM 26 giugno 2015 per involucro e impianti, il D.Lgs. 199/2021 per le fonti rinnovabili, il D.Lgs. 257/2016 per le colonnine di ricarica, il D.Lgs. 102/2014 per i sistemi di automazione e la direttiva 2020/2184 per la qualità delle acque. Con il nuovo decreto, tutti questi obblighi confluiscono nell’Allegato 1. La relazione tecnica ex articolo 8 del D.Lgs. 192/2005 diventa il documento unico che certifica la conformità a ogni aspetto, eliminando il rischio di dimenticanze e semplificando il controllo incrociato fra requisiti.
Ponti termici: dal forfait al calcolo analitico
La novità più rilevante sul fronte dei calcoli riguarda il trattamento dei ponti termici nell’edificio di riferimento. Il vecchio DM 2015 prevedeva una maggiorazione forfettaria del 5-10% sulle dispersioni per trasmissione, senza distinzione tra geometrie compatte o articolate. Il decreto 2025 introduce invece, nell’Appendice B, otto tabelle con valori di trasmittanza lineica psi differenziati per tipologia di discontinuità (serramenti, balconi, pilastri, angoli, solai interpiano), zona climatica e posizione dell’isolante. La relazione tecnica dovrà ora documentare il calcolo esplicito di ogni ponte termico, ricorrendo a simulazioni bidimensionali o tridimensionali secondo la UNI EN ISO 10211 per i nodi critici.
Indicatore H’T e superficie vetrata
Un altro cambio di paradigma riguarda l’indicatore di efficienza dell’involucro H’T. Non più un unico valore limite per zona climatica e rapporto S/V, ma un parametro modulato in funzione della percentuale di superficie vetrata dell’edificio. Un edificio terziario con il 60% di vetrate potrà avere limiti H’T fino al 43% più alti rispetto a uno con il 9% di superfici trasparenti. La modifica riconosce che, anche con i migliori serramenti, le dispersioni attraverso le vetrate restano superiori a quelle di una parete opaca ben isolata, risolvendo la penalizzazione che colpiva gli edifici direzionali progettati per massimizzare l’illuminazione naturale. La verifica globale sull’EPgl,nren resta comunque il vincolo finale.
Infrastrutture di ricarica: obblighi retroattivi
Il decreto recepisce integralmente gli obblighi europei sui combustibili alternativi. Per gli edifici nuovi residenziali con oltre 10 posti auto, scatta l’obbligo di predisporre canalizzazioni per tutti i posti, con una potenza disponibile di 1 kW per posto. Per gli edifici non residenziali con parcheggi pubblici, l’obbligo è di installazione effettiva, non solo di predisposizione, con un numero variabile di punti: da 2 punti tipo A per parcheggi da 10 a 25 posti, fino a oltre 25 punti per superfici superiori a 350 posti.
Impianti, ibridi e automazione
Sul fronte impiantistico, il decreto conferma i requisiti già derivanti dai regolamenti europei di ecodesign per caldaie a condensazione, pompe di calore e generatori a biomassa, ma introduce per la prima volta una disciplina esplicita per i sistemi ibridi. Per quanto riguarda i sistemi di automazione degli edifici (BACS), la classe B minima diventa obbligatoria non solo per gli edifici nuovi, ma anche per ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici non residenziali con potenza nominale superiore a 290 kW. Se una valutazione economica dimostra tempi di ritorno inferiori a sei anni, l’installazione diventa obbligatoria anche al di sotto di tale soglia.
La nuova relazione tecnica e l’aggiornamento automatico delle norme
La relazione tecnica cambia sostanzialmente contenuto e complessità. Non è più sufficiente verificare trasmittanze limite e rendimenti minimi dichiarati. Il documento deve ora includere il calcolo esplicito di ogni ponte termico, dimostrare il rispetto della quota del 50% di fonti rinnovabili con il calcolo dell’autoconsumo fotovoltaico secondo la UNI/TS 11300 parte 5, dimensionare le infrastrutture di ricarica con verifica dell’impianto elettrico, e calcolare i fabbisogni per illuminazione (UNI EN 15193) e trasporto persone (UNI/TS 11300 parte 6) negli edifici non residenziali.
Il software di certificazione dovrà integrare le nuove norme tecniche e gestire metodi di calcolo agli elementi finiti per i ponti termici. L’aggiornamento normativo diventa automatico: ogni nuova versione delle UNI/TS 11300 si applica dopo 180 giorni dalla pubblicazione, senza necessità di un nuovo decreto ministeriale.
Regime transitorio
Per i progetti con titolo abilitativo richiesto prima del 3 giugno 2026, continua ad applicarsi il DM 26 giugno 2015. Fa fede la data di protocollo della domanda di permesso di costruire o di presentazione della SCIA. Se una variante che modifica la prestazione energetica viene richiesta dopo il 3 giugno 2026, anche su un progetto precedente, la variante deve rispettare i nuovi requisiti. Per gli interventi in edilizia libera, come sostituzioni di generatori o riqualificazioni senza titolo, si applica il decreto vigente al momento di inizio lavori o di presentazione della comunicazione CILA.