Il Comune sbaglia sull’abuso: cancellata la presa in carico dell’immobile.

Il cortocircuito procedurale sulla demolizione: la sentenza del Consiglio di Stato

Quando la pubblica amministrazione scopre di aver sbagliato l’ordinanza di demolizione per un abuso edilizio e tenta di correggere l’errore mentre sta per notificare il verbale di inottemperanza, si innesca un conflitto tra le fasi del procedimento. Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 4699 dell’11 giugno 2026, ha posto un punto fermo: la sequenza temporale e logica degli atti amministrativi non può essere alterata, neppure per rimediare a un vizio originario.

La vicenda riguarda un Comune che, accortosi dell’errore contenuto nell’ordinanza di demolizione, decide di correre ai ripari proprio mentre si accinge a notificare il verbale di inottemperanza, atto prodromico all’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo al patrimonio pubblico. La correzione tardiva, secondo il giudice amministrativo, non sana l’illegittimità della procedura perché le due fasi – l’accertamento dell’abuso e la successiva esecuzione coattiva – devono restare separate e rispettare una progressione ben definita.

Due fasi distinte: accertamento ed esecuzione non si sovrappongono

La sentenza chiarisce che l’ordinanza di demolizione e il verbale di inottemperanza appartengono a fasi procedurali diverse, ciascuna con presupposti e finalità propri. L’eventuale vizio dell’atto iniziale, se scoperto in corso d’opera, non può essere corretto mediante un intervento contestuale alla notifica del verbale. Il Consiglio di Stato richiama il principio di tipicità degli atti amministrativi: ogni provvedimento deve seguire il proprio iter senza possibilità di accorpamento o di sanatoria implicita.

Per i professionisti che operano nel settore delle costruzioni, la decisione introduce un elemento di cautela. Quando si assiste un ente locale o un privato in procedimenti di demolizione e ripristino, è necessario verificare la correttezza formale dell’ordinanza sin dall’origine. Un errore, anche minimo, rischia di innescare un effetto domino che paralizza l’intera procedura, impedendo l’acquisizione dell’immobile e lasciando spazio a contestazioni giudiziali.

Implicazioni per la gestione degli abusi edilizi

Il caso offre spunti operativi per i tecnici comunali e i consulenti legali. In primo luogo, emerge l’importanza di un controllo rigoroso già in fase di redazione dell’ordinanza. Errori materiali, difformità tra quanto accertato e quanto ordinato, o incompletezze nella descrizione dell’abuso rappresentano vizi che, se non rilevati tempestivamente, compromettono l’intero procedimento esecutivo.

In secondo luogo, la sentenza indica che la via della correzione “in corsa” non è percorribile. Una volta che l’ordine di demolizione è stato emesso e notificato, eventuali rettifiche devono avvenire con un nuovo provvedimento autonomo, che a sua volta sconta i tempi e le formalità previste. Il tentativo di fondere la correzione con la fase di inottemperanza viene considerato dal giudice una violazione del principio di separazione delle fasi e, di conseguenza, dell’affidamento del privato.

Per i progettisti e i direttori lavori coinvolti in procedimenti di abuso, la lezione è chiara: la tempistica degli atti amministrativi è rigida e non ammette deroghe. La difesa tecnica in sede di ricorso potrà fare leva proprio sulla mancata separazione delle fasi per chiedere l’annullamento del provvedimento di acquisizione.

La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un utile riferimento per tutti coloro che, a vario titolo, si confrontano con le procedure di repressione degli abusi edilizi. La chiarezza cronologica e logica richiesta da Palazzo Spada impone agli uffici tecnici comunali un’attenzione maggiore nella redazione degli atti, pena il rischio di veder vanificare l’intero iter di ripristino della legalità urbanistica.

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