Il dibattito sull’equo compenso negli appalti di progettazione registra un nuovo, significativo capitolo. Due recenti pronunce del TAR hanno prodotto orientamenti divergenti, concentrandosi in particolare sulla legittimità dell’azzeramento della quota di onorario soggetta a ribasso. A monte del contenzioso si colloca la disciplina introdotta dal correttivo al Codice dei contratti pubblici, il Dlgs 209/2024, che mirava a risolvere il nodo tra la tutela del compenso professionale e le logiche della concorrenza.
Il nodo del correttivo e la quota residuale
Il legislatore, nel tentativo di superare le precedenti incertezze, aveva individuato un punto di equilibrio nel meccanismo previsto dal correttivo. L’intento era quello di garantire ai professionisti una base economica certa, evitando che la competizione sulle tariffe potesse snaturare il valore della prestazione intellettuale. Le due sentenze in questione, tuttavia, dimostrano come l’interpretazione giurisprudenziale possa divergere anche su un punto tanto specifico.
Due sentenze, due interpretazioni contrapposte
Il primo collegio giudicante ha ritenuto legittima la possibilità di azzerare completamente la quota di onorario lasciata alla competizione. In questa prospettiva, la tutela dell’equo compenso non verrebbe violata se il bando prevede la possibilità di offrire un ribasso del 100% sull’importo a base di gara, purché siano rispettate le soglie e le procedure stabilite dalle norme in materia di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
La seconda pronuncia ha adottato una linea opposta, dichiarando illegittimo l’azzeramento della quota variabile. Secondo questo indirizzo, la norma sull’equo compenso, così come declinata nel correttivo, non tollererebbe una riduzione integrale dell’onorario. Il principio di concorrenza, pur rilevante, deve comunque cedere il passo alla garanzia di un compenso minimo non comprimibile per il professionista, pena lo svuotamento della stessa tutela legislativa.
Implicazioni per i professionisti tecnici
Per i progettisti, i consulenti e gli studi tecnici che operano nel settore delle opere pubbliche, la situazione rimane di conseguenza incerta. Il contrasto giurisprudenziale, reso evidente da queste due decisioni, si inserisce in un quadro normativo che tentava di trovare una sintesi dopo anni di dibattiti. Gli operatori si trovano ora di fronte alla necessità di valutare caso per caso la formulazione dei bandi, consapevoli che l’esito di un eventuale contenzioso dipenderà dall’orientamento del tribunale amministrativo adito.
La dialettica tra la libera concorrenza e la giusta remunerazione della prestazione professionale, con questi due pronunciamenti, appare lungi dall’essere risolta. Resta da vedere se il legislatore o l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato interverranno per comporre il contrasto e fornire un’indicazione univoca al mercato degli appalti.
